RINNOVO CARICHE SOCIALI 2025

Il Consiglio di amministrazione, per quanto deliberato nella seduta del 29/10/2025, preso atto della scadenza delle cariche sociali con l’approvazione del bilancio al 31/08/2025 e di quanto disciplinato dall’art.15, punto 2, del “Regolamento delle riunioni assembleari” – Sezione seconda – Elezione delle cariche sociali, rendo noto a tutti coloro che intendono candidarsi alle cariche sociali che è possibile manifestare la propria volontà di candidatura
entro il 30/11/2025 ore 12,00.
Si rammenta che ai sensi di Statuto e Regolamento:
a) Il Consiglio uscente proporrà una propria lista di candidati.
b) I Soci hanno la possibilità di avanzare liste di candidati alternative, che devono rispettare il dettato degli artt. 16 e ss. del Regolamento, come riportati in calce.
c) È possibile presentare la propria candidatura esclusivamente per una lista.
d) Ciascun Socio, in alternativa al punto che precede, può presentare la propria singola candidatura.
Si ricorda che l’attuale composizione del Consiglio di amministrazione prevede la presenza di numero 11 consiglieri, numero minimo di candidati che devono essere presenti nelle eventuali liste presentate. Per modalità ed adempimenti da seguire per le candidature si riportano gli articoli da 13 a 21 del Regolamento.
Ripatransone, 15 novembre 2025 Il CdA
CAPO VI - VOTAZIONI ASSEMBLEARI
SEZIONE PRIMA - DISPOSIZIONI COMUNI
Articolo 13 (Operazioni preparatorie)
1. Il presidente, prima di dare inizio alle votazioni, riammette i soci eventualmente esclusi che ne abbiano diritto.
Articolo 14 (Organizzazione della votazione)
1. Il presidente soprintende alle votazioni, predisponendo un'idonea organizzazione. L'intero svolgimento delle operazioni di voto e del successivo scrutinio verrà affidato ad un apposito seggio elettorale, composto da un presidente e da due scrutatori. Il Presidente, dopo aver sottoposto a votazione assembleare, con prova e controprova, i nominativi proposti dall’assemblea, per svolgere la mansioni di presidente e scrutatore, dichiara aperte le votazioni.
2. Il presidente mette in votazione prima le proposte di deliberazione presentate dal consiglio di amministrazione e poi, eventualmente, le altre. Se si devono approvare una o più norme statutarie o regolamentari, si votano in blocco, salvo che uno o più soci propongano un testo alternativo di una o più di queste norme; per le norme con testi alternativi il presidente mette in votazione prima il testo proposto dal consiglio di amministrazione e poi, eventualmente, gli altri testi; se sono state approvate norme con un testo diverso da quello proposto dal consiglio di amministrazione, il presidente pone in votazione intero l'articolato dopo averne verificata la coerenza interna.
3. Le proposte di deliberazione sono votate in modo palese, con controprova.
4. Il socio dissenziente od astenuto deve comunicare la propria identità al segretario durante la votazione.
5. Una volta votate tutte le proposte di deliberazione, il presidente dichiara chiuse le votazioni.
SEZIONE SECONDA - ELEZIONI DELLE CARICHE SOCIALI
Articolo 15 (Diritto di candidarsi)
1. Ogni socio ha il diritto di candidarsi alla carica di amministratore o di sindaco, avendo i relativi requisiti, di legge e di statuto.
2. Entro il 15 novembre dell'anno in cui l'assemblea deve eleggere la totalità delle cariche sociali, la Cooperativa affigge in modo visibile nella sede sociale un avviso contenente la modalità di esercizio del diritto di candidarsi, concedendo un periodo di almeno 15 giorni.
Articolo 16 (Presentazione delle candidature)
1. Ad ogni rinnovo delle cariche sociali, il consiglio di amministrazione uscente dovrà
presentare all'assemblea dei soci apposite liste per l'elezione:
- del consiglio di amministrazione.
Per consentire il graduale ricambio, la lista dei candidati a consigliere deve contenere almeno 1/5 (per difetto) di nominativi nuovi rispetto agli amministratori precedentemente eletti (esempio su 13, n.2). Se nessuno rinuncia volontariamente il consiglio di amministrazione dovrà presentare una lista contenente i consiglieri in carica che intendono ricandidarsi con l’aggiunta dei nuovi nominativi.
- del collegio sindacale.
Individuando n. 3 candidati sindaci effettivi, di cui uno designato alla carica di presidente del collegio stesso, e n. 2 candidati a sindaci supplenti scelti preferibilmente fra i soci ed in possesso, comunque, dei requisiti richiesti per ricoprire la carica, nel caso che vengano riproposti gli stessi nominativi in carica, a presidente e sindaci effettivi, la lista deve contenere, in aggiunta ai sindaci effettivi precedentemente eletti, almeno un altro nominativo.
2. I soci hanno la possibilità di avanzare liste di candidati alternative rispetto a quella presentata dal consiglio di amministrazione, formulate secondo i medesimi criteri del precedente punto 1.
Lo stesso candidato non può presentarsi in liste diverse.
Rimane ferma la possibilità da parte dei soci di avanzare singole candidature.
3. Sia la lista presentata dal consiglio di amministrazione che quella o quelle presentate dai soci, nonché le candidature singole, debbono essere consegnate alla segreteria della Cooperativa, che ne rilascia ricevuta, entro il termine che sarà indicato nell'avviso di cui al punto 2 dell'art. 15.
Poiché è facoltà di ogni socio candidarsi anche in data successiva fino al giorno stesso in cui si svolge l'Assemblea per il rinnovo delle cariche, le candidature pervenute in data successiva a quella sopra prevista, non saranno riportate sulle schede.
4. Il modulo di presentazione della candidatura (sia essa singola che facente parte di una lista)
deve essere sottoscritto e deve contenere, tra l'altro, le seguenti dichiarazioni del candidato:
a) l'attestazione di non trovarsi in alcuna situazione di ineleggibilità, nonché di possedere tutti i requisiti prescritti dalla legge e dallo statuto per la carica per cui si candida;
b) l'accettazione preventiva dell'incarico, in caso di elezione;
c) l'impegno, in caso di elezione, ad adempiere i doveri legati alla carica per cui si candida con la diligenza e la professionalità richieste, nella consapevolezza delle correlate responsabilità;
d) la comunicazione, per i candidati amministratori e sindaci, dei loro incarichi di amministrazione e di controllo in altre società;
e) l'autorizzazione al trattamento dei dati personali.
5. Il consiglio di amministrazione accerta la regolarità formale delle candidature presentate, ai sensi e con le modalità previste dall'art. 50 dello statuto sociale.
6. Il Consiglio di Amministrazione predispone gli elenchi di tutti i candidati (a consigliere, a Presidente del collegio sindacale, a sindaco effettivo o supplente) per i quali è stata riscontrata la regolarità formale. Se vi sono casi di omonimia tra i candidati, devono stamparsi negli elenchi ulteriori dati personali individuati in accordo con gli interessati. Appena disponibili, tali elenchi saranno affissi, in modo ben visibile, presso la sede della società, ed il giorno delle votazioni, presso la sala dell'assemblea e nelle cabine elettorali.
Il Consiglio di Amministrazione predispone, inoltre, le schede elettorali che conterranno, partendo da sinistra, prima le candidature per l'elezione del Consiglio di Amministrazione, iniziando dalla lista presentata dal Consiglio uscente cui seguiranno le altre liste presentate dai soci, l'elenco dei candidati singoli ed uno spazio con righe in bianco (tante per quanti sono i consiglieri da eleggere) per il voto ai candidati che si sono proposti tardivamente ovvero ai soci che non abbiano presentato la propria candidatura. Di seguito verranno indicati i candidati alle altre cariche.
Qualora lo spazio non fosse sufficiente è possibile utilizzare più schede.
All'inizio di ogni votazione dovranno essere date chiare istruzioni sulle modalità di voto cercando di evitare la possibilità di errori che possano comportare l'annullamento della scheda.
E' facoltà di ogni socio votare nominativi non candidati ovvero non inseriti negli appositi
elenchi ma che, comunque, siano in possesso dei requisiti di eleggibilità ai sensi dello statuto e delle norme vigenti.
Tale facoltà va riportata in calce alla scheda elettorale.
In ogni caso non potranno essere espresse preferenze superiori al numero dei componenti previsti per ciascun organo sociale da rinnovare.
Articolo 17 (Pubblicazione dei nominativi dei candidati)
1. L'elenco di tutti i candidati oltre ad essere affisso in modo visibile nella sede sociale, dovrà essere affisso nelle cabine elettorali e nella sala ove si svolgono le elezioni. Negli stessi luoghi sono consultabili brevi curricula dei candidati, da loro eventualmente redatti.
2. Ciascun socio candidato può consultare ed ottenere i nomi e i cognomi dei soci legittimati ad intervenire all'assemblea chiamata ad eleggere le cariche sociali.
Articolo 18 (Requisiti per candidarsi come amministratore)
1. Si possono candidare alla carica di amministratore i soci il cui nome è iscritto nel libro dei soci da almeno tre mesi rispetto alla data di scadenza per la presentazione delle candidature ed aventi i requisiti di professionalità, onorabilità ed indipendenza richiesti dalla legge e dallo statuto.
2. Come detto al punto 1 dell'art. 16, per consentire il graduale ricambio, la lista dei candidati a consigliere deve contenere almeno 1/5 (per difetto) di nominativi nuovi rispetto agli amministratori precedentemente eletti (esempio su 13, n.2). Se nessuno rinuncia volontariamente il consiglio di amministrazione dovrà presentare una lista contenente i consiglieri in carica che intendono ricandidarsi con l’aggiunta dei nuovi nominativi.
Articolo 19 (Modalità di votazione)
1. L'elezione del consiglio di amministrazione e del collegio sindacale avviene mediante una o più schede elettorali. Tuttavia l'assemblea, su proposta del suo presidente, può deliberare, con la maggioranza dei due terzi dei voti espressi, l'elezione di tali cariche sociali mediante votazione palese; in questo caso, il presidente pone in votazione i singoli candidati, presentatisi anche in assemblea, iniziando da quelli proposti dal consiglio di amministrazione uscente.
2. Se i candidati sono pari alle cariche da eleggere, il presidente può proporre all'assemblea di votare per alzata di mano e pone contestualmente in votazione tutti i candidati.
3. Nel caso di votazione per scrutinio segreto, il Presidente dell'Assemblea affida l'intero svolgimento delle operazioni di voto e del successivo scrutinio ad un apposito seggio elettorale, composto da un presidente e da due scrutatori. Lo stesso Presidente, dopo aver sottoposto a votazione assembleare, con prova e controprova, i nominativi proposti dall’assemblea per svolgere la mansione di presidente e scrutatore, dichiara aperte le votazioni e comunica l’orario di chiusura delle operazioni di voto.
4. Il socio, appena prima di entrare nella cabina elettorale, riceve la scheda elettorale, ed eventualmente altra scheda per il socio rappresentato.
5. Il voto può essere espresso indicando il cognome del candidato (in caso di omonimia dei candidati occorrerà indicare anche il nome) oppure il numero del candidato che risulta negli elenchi dei soci che dovranno essere depositati presso le cabine elettorali.
E' facoltà di ogni socio votare nominativi non candidati e, quindi, non inseriti negli appositi elenchi ma che, comunque, siano in possesso dei requisiti di eleggibilità ai sensi dello statuto e delle norme vigenti.
6. Le schede riportanti voti per un numero di persone superiore a quello consentito sono nulle.
Sono altresì nulle le schede con segni di riconoscimento, nel caso di votazione segreta.
Non è ammesso il voto di lista, così detto “in testa”.
7. Sono nulli i voti espressi in modo da non consentire l'individuazione univoca della volontà del votante.
CAPO VII – DIRITTO DI NOMINA AD AMMINISTRATORE
Articolo 20 (Diritto a nomina)
La società è amministrata da un consiglio di amministrazione, composto da un minimo di sette ad un massimo di ventuno membri secondo il volere assembleare.
I due terzi dei componenti il consiglio di amministrazione è scelto tra i soci cooperatori.
Non possono essere eletti amministratori coloro i quali ricoprono tale carica in più di due altre società di capitali, non tenendosi conto nel computo delle società controllate dalla o collegate alla cooperativa, né i soci appartenenti alla categoria speciale di soci cooperatori.
Gli amministratori non possono essere nominati per un periodo superiore a tre esercizi e scadono alla data dell’Assemblea convocata per l’approvazione del bilancio relativo all’ultimo esercizio della loro carica.
Gli amministratori sono rieleggibili.
Ai soci finanziatori, in considerazione dell’interesse che essi hanno nell’attività sociale, è riservata la nomina di un amministratore.
In ogni caso ai soci finanziatori non può essere attribuito il diritto di eleggere più di un terzo degli amministratori.
Alla nomina degli amministratori riservati ai soci finanziatori si procede con una delibera separata dei soli aventi diritto nel corso dell’assemblea; per l’approvazione della delibera è necessaria la maggioranza assoluta dei voti espressi nel rispetto dell’art. 43.4 dello statuto sociale.
CAPO VIII - SCRUTINIO DEI VOTI E PROCLAMAZIONE DEI RISULTATI
Articolo 21 (Scrutinio)
1. Il presidente soprintende allo scrutinio, predisponendo un'idonea organizzazione.
2. Lo scrutinio è effettuato dai soli scrutatori nominati dall'assemblea ed è visibile dai soci presenti in assemblea. Se vi sono contestazioni, decide il presidente del seggio.
3. In caso di votazione per alzata di mano, si computano soltanto i voti risultati minoritari e quelli esprimibili dagli astenuti e, per differenza, si computano i voti risultati maggioritari.
Articolo 22 (Proclamazione)
1. Il presidente del seggio proclama il risultato della votazione.
2. Risultano eletti alle cariche sociali i candidati che hanno ottenuto più voti.
3. Se non diversamente stabilito, risultano eletti i più votati con i necessari requisiti e, a parità di voti, i più anziani di età. Gli stessi criteri selettivi valgono per individuare i sindaci effettivi e supplenti.